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IVA – CORRISPETTIVI TELEMATICI NUOVO TRACCIATO E SANZIONI PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, PROT. N. 389405 DEL 23/12/2020

11/02/2021

Agenzia Entrate, recependo le richieste provenienti dalla Confederazione e dalle altre associazioni di categoria, legate alle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19, ha prorogato, dal 1° gennaio 2021, al 1° aprile 2021, la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici.

La Legge di Bilancio 2020 ha ridefinito anche il quadro sanzionatori per i corrispettivi telematici e aggiornamento del fac-simile di processo verbale di constatazione, questi i due elementi sono emersi dalla circolare della Guardia di Finanza n. 2017/2021 datata 5 gennaio 2021.

Si rammenta come dal 1° gennaio scorso l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sia entrato a regime per tutti i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate, a prescindere dal volume d’affari (TRANNE I REGIMI SPECIALI AGRICOLI IVA);  il Comando Generale chiarisce degli effetti sulla individuazione del momento di effettuazione dell’operazione a seconda dell’avvenuto o meno pagamento da parte del cliente, con differente trattamento in caso di cessione di beni o di prestazione di servizi. Il quadro sanzionatorio in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, prevede la sanzione pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro. Si applicherà un’unica sanzione a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) della certificazione, come nel caso di omessa memorizzazione del corrispettivo e successiva trasmissione telematica del dato giornaliero privo dell’ammontare riferito all’operazione non memorizzata.  La medesima sanzione trova applicazione anche in caso di mancato o irregolare funzionamento di RT e Server-RT, quando il corrispettivo non viene annotato nel “registro di emergenza” (da tenere in azienda) a meno che non siano state attuate le procedure web alternative di recupero e invio dei dati. L’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, viene sanzionata invece in misura fissa pari a 100 euro per trasmissione. 

 La memorizzazione del corrispettivo e la consegna del documento commerciale al cliente, se richiesto, devono essere realizzati non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, vale a dire all’atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento.

Quindi, in caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento, l’esercente deve memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso mentre al momento della ricezione del corrispettivo non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA.

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