DECRETO SOSTEGNI
25/03/2021
Il Consiglio dei Ministri ha approvato venerdì 19 marzo u.s. il decreto-legge c.d. “Sostegni”. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 marzo 2021.
Lo scopo del provvedimento è quello di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate, impiegando i 32 miliardi di euro dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento nel gennaio scorso.
Di seguito una breve sintesi del provvedimento concernente il settore agricolo:
un nuovo esonero contributivo per il mese di gennaio 2021
l’ulteriore finanziamento di 150 milioni del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (totale 300 milioni)
il rifinanziamento della CISOA
Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali:
1) sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
2) lavoro e contrasto alla povertà;
3) salute e sicurezza;
4) sostegno agli enti territoriali;
5) ulteriori interventi settoriali.
1) Sostegno alle imprese
Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro.
Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.
L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:
60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.
Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:
v un fondo per il turismo invernale;
v l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;
v la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.
Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.
Per le misure fiscali vengono stabilite:
la cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro del periodo 2000-2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro
la definizione agevolata degli avvisi bonari sui periodi di imposta 2017 e 2018 per i soggetti che hanno subito un calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019
la proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile.
2) Lavoro e Welfare
Il decreto prevede:
la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;
la proroga della Cassa integrazione guadagni
il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle domande;
il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari;
l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.
3) Salute e sicurezza
Per quanto di nostro interesse, riguardo la salute e la sicurezza, si segnala:
la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.
4) Sostegno agli enti territoriali
Per il sostegno agli enti territoriali, vengono previsti:
incremento delle risorse per il ristoro delle minori entrate: 260 milioni per le Autonomie speciali e 1 miliardo per gli enti territoriali
ristoro di 250 milioni di euro per le minori entrate dei Comuni relativi all’imposta di soggiorno
rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni nel 2020 per l’acquisto di dispositivi individuali e di beni sanitari riguardanti l’emergenza
800 milioni di euro aggiuntivi destinati al trasporto pubblico locale
rinvio di alcuni termini, tra cui lo spostamento al 30 aprile (dal 31 marzo) del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.
5) Interventi settoriali
Infine, tra gli altri interventi settoriali, sono previsti:
un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico;
un fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della pandemia, con l’esclusione di quelle del settore bancario e assicurativo;
l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.
6) Sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza (DAD) o in quarantena
Il Decreto regola congedi e bonus da riconoscere a uno dei due genitori.
A) Genitori - lavoratori dipendenti - con figli minori di anni 14
Destinatari della misura sono i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati).
Il richiedente, ovvero il genitore lavoratore, deve possedere i seguenti requisiti:
Deve avere un rapporto di lavoro dipendente in corso.
Non deve svolgere lavoro in modalità agile.
Deve riguardare i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio oppure i periodi di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio o ancora i periodi nei quali sia disposta la quarantena del figlio.
Il Congedo può essere fruito da entrambi i genitori, che possono alternarsi nella fruizione ma mai negli stessi giorni.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al richiedente un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Situazioni di Incompatibilità con la fruizione del congedo in relazione alle condizioni dell’altro genitore
1) La fruizione del congedo in parola è incompatibile con lo svolgimento da parte dell’altro genitore – per gli stessi giorni – del lavoro in modalità agile oppure nel caso in cui usufruisca del bonus baby-sitting;
2) Qualora uno dei due genitori stia fruendo del congedo in parola l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, a prescindere se lo richieda per lo stesso figlio o per altro figlio avuto dallo stesso genitore.
B) Genitori – lavoratori dipendenti - con figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni
Destinatari della misura sono i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati).
Il richiedente, ovvero il genitore lavoratore, deve possedere i seguenti requisiti:
Deve avere un rapporto di lavoro dipendente in corso.
Non deve svolgere lavoro in modalità agile.
Deve riguardare i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio oppure i periodi di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio o ancora i periodi nei quali sia disposta la quarantena del figlio.
Il congedo può essere fruito da entrambi i genitori, che possono alternarsi nella fruizione ma mai negli stessi giorni.
Per i giorni di congedo fruiti non è riconosciuta al richiedente alcuna indennità, retribuzione o contribuzione figurativa ad eccezione del divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
C) Genitore di figlio convivente minore di anni 16.
E’ prevista una norma generale che riconosce la possibilità di svolgere – in alternativa all’altro genitore - la propria attività lavorativa in modalità agile per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Si ricorda che nel caso in cui uno dei due genitori svolge la propria attività lavorativa in modalità agile l’altro genitore non può usufruire del congedo straordinario Covid -19 e del bonus baby sitting.
D) Bonus baby sitting per figli minori di anni 14.
La misura in oggetto è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori:
Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
Lavoratori autonomi INPS (CD, IAP, ART, COMM);
Personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico impiegato nell’emergenza sanitaria;
Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato, accreditato appartenente alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio (biomedico o radiologia), operatori socio-sanitari.
Lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (Professioni iscritti alle Casse).
Per i periodi corrispondenti in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, nonché alla durata della quarantena del figlio, tali categorie di lavoratori possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.
Il bonus viene erogato mediante il libretto di famiglia ed è incompatibile con il Bonus Asilo Nido.
Situazioni di Incompatibilità con la fruizione del congedo in relazione alle condizioni dell’altro genitore
- La fruizione del bonus baby sitting in parola è incompatibile con lo svolgimento da parte dell’altro genitore – per gli stessi giorni – del lavoro in modalità agile, nel caso in cui usufruisca del Congedo Covid -19 oppure non svolga alcuna attività o sia sospeso dal lavoro.
E) Genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Il richiedente può chiedere di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile oppure, in alternativa, usufruire del Congedo Covid-19 con un’indennità al 50% della retribuzione (coperto da contribuzione figurativa).