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NUOVO REGIME FITOSANITARIO: REGISTRO UFFICIALE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI (RUOP)

07/05/2021

In attuazione delle nuove normative i soggetti che hanno l’obbligo di registrazione al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) sono gli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/2031:  

a) gli operatori professionali che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante. (importatori da paesi terzi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti così come definito all’art. 2 del Regolamento (UE) 2016/2031);

b) gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 89. (vivaisti);

c) gli operatori professionali che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati di esportazione (esportatori di piante, prodotti vegetali e altri oggetti);

d) gli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio IPPC/FAO;

e) gli operatori professionali diversi da quelli di cui alle lettere da a), b), c), d) se richiesto da un atto di esecuzione della Commissione;

Gli operatori professionali di seguito elencati non hanno l’obbligo di registrazione al RUOP:

a) coloro che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza (ex piccoli produttori autorizzati ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 214/05).

I soggetti che forniscono piante, prodotti vegetali e altri oggetti a utilizzatori finali tramite contratti a distanza, per i quali è previsto il passaporto delle piante, hanno l’obbligo di registrazione al RUOP e a richiedere l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante.

b) coloro che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali sementi;

c) coloro la cui attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;

d) coloro la cui attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

Le autorizzazioni rilasciate ai piccoli produttori ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 214/05 con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 19/2021 perdono di validità.

I soggetti titolari delle suddette autorizzazioni possono, in attesa di nuove disposizioni, continuare a svolgere la propria attività senza nessun vincolo normativo. Qualora detti soggetti svolgono attività che rientrano tra le categorie di cui all’art. 65 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/2031 devono chiedere al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) la registrazione al RUOP e l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante ove previsto.

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