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PROROGA DELLA VALIDITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI AD EFFETTO AMPLIATIVO

08/06/2021

Le misure adottate di recente dal Governo, correlate allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono destinate nuovamente a modificare il regime giuridico valevole per le autorizzazioni di pubblica sicurezza.

In data 21 aprile u.s. il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga al 31 luglio p.v. dello stato di emergenza connesso alla situazione sanitaria in atto.

Secondo il meccanismo delineato dall’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed illustrato con la succitata circolare prefettizia n. 8607 dell’11 febbraio 2021, il differimento dello stato di emergenza, ogni qualvolta esso sia disposto, produce automaticamente la proroga di validità, per i successivi 90 giorni, dei provvedimenti amministrativi in scadenza.

Con la medesima circolare prefettizia si è, altresì, rappresentato che la disciplina esplicava tutti i suoi effetti anche con riguardo al diversificato panorama delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, tenuto conto della formulazione omnicomprensiva del citato art. 103.

Ne consegue, in applicazione della menzionata disposizione, che i provvedimenti amministrativi ad effetto ampliativo, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 - fissata ora al 31 luglio - andranno a scadere il 29 ottobre p.v.

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