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DECRETO LEGGE SOSTEGNI (DL 41/MARZO 2021)

08/06/2021

Novità Fiscali introdotte in sede di conversione

Proroga del versamento dell’IRAP

È prorogato, senza sanzioni ed interessi, dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021, il termine per il versamento dell’IRAP non versata ai sensi del c.d. Decreto Rilancio, relativa all’errata applicazione delle disposizioni riguardanti i limiti per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID 19, previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”

Contributo a fondo perduto

Il comma in esame, introdotto in sede di conversione in legge, stabilisce che il contributo a fondo perduto, erogato al verificarsi delle condizioni previste dall’art.1 del decreto-legge, non può mai essere oggetto di pignoramento.

Rivalutazione agevolata dei beni d’impresa nell’esercizio 2021

E’ concessa la possibilità di rivalutare nel 2021 i beni d’impresa e le partecipazioni, c.d. “Decreto Agosto” con riguardo esclusivamente ai beni non rivalutati nel 2020.

Tuttavia, non è ammessa la possibilità di affrancare il saldo attivo attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%, né è possibile fruire degli altri effetti fiscali, ossia il riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, in virtù del versamento dell’imposta sostitutiva del 3 per cento.

Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica

Con l’aggiunta del comma 9-ter all’art. 119 del D. L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020 (Decreto “Rilancio”), è disposto che l’IVA non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU

Al fine di mitigare gli effetti del perdurare dell’emergenza sanitaria COVID-19, è prevista l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 nei confronti dei soggetti destinatari del contributo a fondo perduto, tra cui rientrano i titolari di reddito agrario, al verificarsi delle condizioni ivi previste.

Il comma 2 della disposizione in esame precisa che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Stante la lettera della disposizione, si ritiene che l’esenzione sia applicabile anche in riferimento ai terreni agricoli, per cui non si applicano già altre cause di esenzione (es. terreni posseduti e condotti da IAP e CD e terreni in zone montani o collinari), e ai fabbricati strumentali alle attività agricole, a condizione che si verifichino i presupposti del possesso e della conduzione degli stessi immobili da parte dei soggetti passivi al tributo.

 Canoni di locazione non percepiti

Con una modifica del D.L. 34/2019, è previsto che la nuova disciplina in tema di detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, si applichi ai canoni non riscossi a partire dal 1° gennaio 2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione.

Si ricorda come regola generale, che i redditi derivanti dai canoni di locazione di immobili ad uso abitativo sono soggetti ad IRPEF anche se non percepiti.

Una deroga a tale principio era stabilita nel caso di conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, per cui da quel momento i canoni non concorrevano a formare il reddito.

Con la modifica dell’art. 26, c. 1, del TUIR, i predetti redditi non concorrono più a formare il reddito a partire dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.

Con la norma in commento è stata prevista la possibilità di detassare i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, indipendentemente dalla data di stipula del contratto, anziché solo i canoni non percepiti relativamente a contratti stipulati a decorrere dalla predetta data.

Canone rai

Decreto sostegno bis (art. 6) – comma 5 cita che PER L’ANNO 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, SONO ESONERATE dal versamento del canone RAI. Per chi l’avesse pagato antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto (21 maggio 2021), verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 100% del versamento effettuato.

AREA POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE

 Misure per l’incentivazione del welfare aziendale

È esteso anche al 2021, il limite di 516,46 euro, già valevole per il 2020, dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, c. 3 del TUIR.

Proroga trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19

Vengono ulteriormente ampliati e finanziati, rispetto a quanto previsto nell’ultima legge di bilancio (legge n. 178/2020, art. 1, c. 299-305), i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa. In particolare:

·       la cassa integrazione in deroga (operai agricoli e impiegati a tempo determinato) - che si applica anche ad impiegati e operai agricoli a tempo determinato - viene concessa per 28 settimane nel periodo 1°aprile-31 dicembre 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021);

·       la cassa integrazione ordinaria agricola (CISOA – operai agricoli, quadri e impiegati a tempo indeterminato) - per impiegati, quadri e operai agricoli a tempo indeterminato - viene concessa per 120 giornate nel periodo 1°aprile-31 dicembre 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 90 giornate nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021).

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore (23 marzo 2021) del decreto-legge.

·       la cassa integrazione ordinaria (CIG) viene concessa per ulteriori 13 settimane nel periodo 1°aprile-30 giugno 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2021);

·       l’assegno ordinario FIS viene concesso per 28 settimane nel periodo 1°aprile-31 dicembre 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021);

Da sottolineare che i già menzionati trattamenti vengono concessi ai sensi della preesistente normativa COVID in materia (articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni e integrazioni) e sono riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge (23 marzo 2021). A tal proposito di ricorda che, invece, i trattamenti previsti dalla legge di bilancio erano riconosciuti ai lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza alla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio per il 2021 (1° gennaio 2021 che, secondo l’interpretazione dell’INPS, deve intendersi come 4 gennaio 2021).

Remissione in termini

In sede di conversione, all’articolo 8, è stato aggiunto il comma 3 bis, secondo cui i termini di decadenza per l’invio delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e i termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento che siano scaduti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.

Il differimento ha effetto fino al limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

Proroga del divieto di licenziamento (individuale e collettivo) fino al 30/06/2021

È prorogato, fino al 30 giugno 2021, il divieto di licenziamento dei dipendenti per giustificato motivo oggettivo e di avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi, già previsto dall’art. 46 del decreto-legge n.18/2020 (cd. “cura Italia”), che era stato già prorogato fino al 31 marzo 2020 dall’art. 1, commi 309-311, dell’ultima legge di bilancio (legge n. 178/2020).

Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Viene inoltre prevista un’ulteriore proroga del divieto di licenziamento dei dipendenti per giustificato motivo oggettivo e di avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi, dal 1°luglio al 31 ottobre 2021, per le imprese che beneficiano del trattamento di cassa integrazione ordinaria (CIG e CISOA).

Le sospensioni e le preclusioni sopra ricordate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, nei casi di messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività (nei casi in cui non si configuri il trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile), nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo).

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Viene ulteriormente prorogata, fino al 31 dicembre 2021, la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche in deroga alle stringenti previsioni della normativa in materia di causali (artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 81/2015).

I contratti a termine potranno essere rinnovati o prorogati, per un periodo superiore a 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza di apposita causale, fermo restando il limite massimo dei 24 mesi complessivi.

La norma (comma 2) ha inoltre previsto che nell’applicazione del nuovo regime a-casuale “non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti”. Vengono in sostanza azzerati gli eventuali rinnovi o le proroghe già eventualmente effettuati nei mesi precedenti in virtù delle speciali normative in deroga via via emanate.

La norma – che proroga ulteriormente quanto era già stato previsto fino al 31 marzo 2021 (art. 1, c. 279, legge n. 178/2020) – si applica a tutti i settori. Vale la pena di sottolineare però che essa è ininfluente rispetto ai rapporti di lavoro con gli operai agricoli a tempo determinato, per i quali i rinnovi e le proroghe già ordinariamente non incontrano limiti, ai sensi dell’art. 29, c.1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2015.

Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura

Viene previsto un allargamento al mese di gennaio 2021 dell’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi agricoli originariamente stabilito per i mesi di novembre e dicembre 2020, ai sensi degli articoli 16 e 16 bis del cd. “decreto Ristori” (convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176).

Viene specificato che tale esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Si richiama l’attenzione sul fatto che per la prima volta il riferimento al quadro temporaneo non riguarda più solo la sezione 3.1 ma anche la sezione 3.12, in cui vengono descritti gli aiuti di stato “sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID- 19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale”. Per essere considerati compatibili con il mercato interno, le misure devono soddisfare una serie di condizioni, tra cui:

1.     l'aiuto deve essere concesso entro il 31 dicembre 2021 per i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021(compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo - c.d. “periodo ammissibile”);

2.     l’impresa deve aver registrato calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019.

Ciò vuol dire che, l’impresa che abbia superato i limiti dettati per la sezione 3.1 (225 mila euro per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli) potrà vedersi riconosciuto l’aiuto ai sensi della sezione 3.12, sempre che siano soddisfatte le condizioni dettate dalla Comunicazione della Commissione Europea.

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