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DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS (DL 73 DEL 25 MAGGIO 2021)

08/06/2021

Area fiscale

Il Decreto Sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 il 25 maggio 2021 ha previsto all’Art.1, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”,  l’accesso modulato in tre modalità diverse di un nuovo Contributo a Fondo Perduto per i titolari di partita iva che svolgono attività d’impresa e che producono reddito agrario ( attiva al 25.05.2021). Di seguito le prime informazioni utili:

  •  Fondo perduto Automatizzato

Consiste nel pagamento automatizzato da parte dell’Agenzia delle Entrate per coloro che hanno già beneficiato e percepito il Contributo a Fondo Perduto del DL Sostegni (domande presentate entro il 28.05.2021) senza presentazione di nuova istanza.

  • Fondo Perduto Scostamento infrannuale

I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui sopra, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo risultante in base nuovi parametri.

Il contributo alternativo spetta a condizione che:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
  • sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

    Per questo contributo occorre presentare istanza e, potrebbe accadere che il contributo già riconosciuto nel frattempo venga scomputato dall’agenzia da quello da riconoscere; qualora invece dal calcolo con i diversi parametri su base mensile dovesse scaturire un contributo inferiore l’agenzia non darà seguito alla domanda, ma non chiederà la restituzione di quanto già accredito automaticamente.

    Per il contributo alternativo possono verificarsi due casi:

    Ditte che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto Dl Sostegni del 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto dallo scostamento, applicando una percentuale del:

    1.     60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati non superiori a centomila euro;

    2.     50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

    3.     40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

    4.     30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

    5.     20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

    Per le ditte che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto da Dl Sostegni del 22 marzo 2021, n. 41, perché non avevano il requisito di accesso del calo minimo mensile con i dati su base annua e ora con il calo minimo con il nuovo periodo di riferimento invece lo rispettano, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale del:

    1.     90% per i soggetti con ricavi e compensi) non superiori a centomila euro

    2.     70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

    3.     50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

    4.     40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

    5.     30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

    Per le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo ed i termini di presentazione della sarà necessario attendere il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

    • Contributo scostamento “Risultato d’esercizio”

    Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

    Come è ben noto le Aziende Agricole hanno una determinazione reddituale catastale, quindi verranno definite in modo attento e puntuale da parte del Ministero le condizioni per conteggiare correttamente il risultato d’esercizio, tenendo conto anche degli elementi di costo e di ricavo, non registrati ai fini iva.

    Anche in questo caso per le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo ed i termini di presentazione della sarà necessario attendere il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

    L’istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2020 è inviata entro il 10 settembre 2021.

    Per tutti i contributi a fondo perduto previsti nel DL Sostegni BIS, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a centocinquantamila euro.

    Con scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate o accredito su conto corrente intestato all’azienda.

    Area politiche del lavoro e welfare

    •  Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo

    Alle aziende appartenenti alle filiere in rubrica, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra come individuate dai codici ATECO 01.21.00, 11.02.10, 11.02.20, 11.05, 55.20.52, 56.10.12, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. Il medesimo esonero e` riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 72,5 milioni di euro per l’anno 2021

    Area previdenziale

    •  Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza

    Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito “Rem”), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

    • Disposizioni in materia di NASPI

    Ancora un intervento migliorativo in materia di NASpI per il 2021, dopo quella prevista dal precedente decreto Sostegni (D.. 41/2021) che ha eliminato fino al 31 dicembre 2021 il limite delle 30 giornate di lavoro effettive nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

    •  Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

    Il primo comma, dell’articolo in commento, riconosce, alle stesse categorie di lavoratori già beneficiari delle indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, un’ulteriore indennità pari a 1.600 euro. Si presume che, anche questa volta, l’indennità di euro 1.600,00 euro, verrà riconosciuta in via automatica ma si attendono gli opportuni chiarimenti da parte dell’INPS.

    • Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca             

    Per il settore agricolo, si riconosce agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nel 2020, una indennità una tantum di 800 euro.

    Gli aventi diritto devono presentare domanda all’Inps entro il 30 giugno 2021, tramite modello e modalità stabilite dall’Inps.

    Particolari condizioni da rispettare sono:

    • Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
    • Non essere titolari di pensione.

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