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ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI (ASSEGNO PONTE)

17/06/2021

Per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 il Governo - in via transitoria e in attesa dei decreti attuativi che definiranno l’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale (vedi Nota Enapa n. 83/2021) - ha introdotto l’assegno temporaneo per i figli minori a favore di tutte quelle famiglie che finora erano escluse dalla percezione degli ANF.

Pertanto, interessati a richiedere l’assegno temporaneo per i figli minori sono le famiglie di:

  • lavoratori autonomi (CD/IAP, Art, Comm.);
  • soggetti inattivi/disoccupati o incapienti;
  • percettori di Reddito di cittadinanza, che lo riceveranno senza dover presentare alcuna domanda.

A.      L’assegno temporaneo è riconosciuto ai nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’unione europea, o un suo familiare titolare del diritto di soggiorno o essere cittadino di uno stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico fino al compimento dei 18 anni d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata almeno semestrale.
  • Isee, in corso di validità, non superiore a 50 mila euro, secondo le tabelle riportate in calce al decreto.

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito sull’IBAN indicato dal richiedente o mediante bonifico domiciliato.

B.      La domanda va presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021 in via telematica o attraverso i Patronati, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Istituto, purtuttavia per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’assegno temporaneo per figli minore è incompatibile con assegno per il nucleo familiare, per il quale occorre fare domanda come gli anni scorsi.

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