IVA E-COMMERCE INTRA-UE: LE NUOVE REGOLE DAL 1° LUGLIO 2021
01/07/2021
Dal prossimo 1° luglio entrerà in vigore la nuova disciplina Iva E-commerce, con i nuovi regimi opzionali per le vendite intra-UE. Nello specifico, con il D.Lgs n°83/2021, intervenendo sul DPR 633/72(decreto Iva), l’Italia ha recepito gli articoli 2 e 3 della direttiva Ue n. 2017/2455, in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni nel settore dell’e-commerce B2C (Business to consumers) .
Da qui, in base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione Iva dello sportello unico Moss, relativo solo ai servizi elettronici, di telecomunicazione e tele radiodiffusione, viene esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.
A decorrere dal 1° luglio 2021, il Moss diventerà quindi uno sportello unico (Oss) e sarà esteso a tutti i servizi B2C (privati).
Il nuovo sportello unico prenderà il via a partire dal 1° luglio 2021 e contempla tre diverse tipologie di regime e-commerce:
- il regime “OSS UE”, per i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, che effettuano vendite a distanza e prestazioni di servizi B2C con spedizione e/o trasporto di beni a partire dall’Italia nei riguardi di privati consumatori residenti in altri Stati membri UE. In tale caso è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista operativo l’operatore commerciale interessato deve entrare nel sito www.agenziaentrate.gov.it ed effettuare l’accesso ai servizi Fisconline. Successivamente deve cliccare sulla sezione “Regime Iva mini One Stop Shop” nella quale potrà provvedere alla registrazione, presentare la dichiarazione IVA, effettuare i pagamenti, consultare i messaggi inviati per posta elettronica dall’Agenzia;
- il regime “OSS non-UE”, per i soggetti passivi extra-UE e privi di stabile organizzazione nel territorio UE, che prestano servizi verso privati consumatori e che devono compilare un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate;
- il regime “IOSS”, per i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, per i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e per i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio UE, che effettuano vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro. In tale caso occorre compilare il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento del 25 giugno, ha individuato gli uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli nonché le loro modalità operative e gestionali su come saranno effettuati i controlli. Si attendono comunque le modalità operative di applicazione dei regimi citati da parte dell’Agenzia delle Entrate, al quale si rinvia al sito per la registrazione www.agenziaentrate.gov.it
Si richiede alle ditte in contabilità la segnalazione delle vendite a privati consumatori residenti nei paesi Intracomunitari, sia con corrispettivo (documento commerciale/RT) che con emissione di fattura su richiesta (cartacea o elettronica) in quanto ad oggi viene esposta l’iva del bene applicata in Italia, ma per i quali occorre verificare le nuove disposizioni.