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Cambio aliquota iva DAL 22 AL 10% VENDITA di SELVAGGINA PER ATTIVITA' VENATORIA

29/07/2021

Dopo anni di richieste, chiarimenti e interpelli presso l’Agenzia delle Entrate e organi competenti, con il supporto di Confagricoltura  si è finalmente raggiunto l’obbiettivo, nella Legge 160/21 all’art. 18bis, di non differenziare e discriminare più le aliquote per la vendita di animali vivi da selvaggina, non solo per uso umano, ma anche se vengono ceduti vivi per attività venatoria applicheranno l’aliquota IVA del 10% e non più del 22%.

La disposizione è valida dal 24 luglio al 31 dicembre 2021.

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