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ADEMPIMENTI FISCALI PER LE DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO D’IMPOSTA 2020 NOVITÀ E TERMINI PER I VERSAMENTI

29/07/2021

Si riepilogano di seguito le principali informazioni e novità riguardanti le dichiarazioni per il periodo d’imposta 2020, tenendo conto delle modifiche normative e dei chiarimenti dell’amministrazione finanziaria fino ad oggi disponibili.

REDDITI 2020

Com’è noto, per effetto di quanto previsto nella Legge di Bilancio 2017, per gli anni 2017, 2018 e 2019, e dalle leggi nr. 160/2019 e 178/2020, per il 2020 e 2021, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

 IRAP

Com’è noto, a partire dal periodo d’imposta 2016, Legge di stabilita` per il 2016, è stata introdotta l’esclusione generalizzata dall’IRAP per i soggetti che esercitano le attività agricole ex art. 32 del TUIR, nonché nei confronti delle cooperative e loro consorzi e di quelle che forniscono servizi nel settore selvicolturale, restando comunque soggette al tributo, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, le attività di agriturismo, di allevamento eccedenti (con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari), le altre attività rientranti nell’art. 56 bis del TUIR (produzione di vegetali su più piani produttivi, trasformazione e manipolazione di prodotti non rientranti tra quelle indicati nell’apposito decreto ministeriale e prestazioni di sevizi, di cui all’art. 2135, e quelle di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti stabiliti dall’art. 1. c. 423, della L. n. 266/2005.

Ciò posto, si ricorda che l’art. 24 del c.d. Decreto Rilancio, (D.L. n. 34/2020), “Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP”, al fine di agevolare imprese e lavoratori autonomi durante il periodo emergenziale, ha previsto la possibilità di non versare il saldo IRAP 2019, e la prima rata dell’acconto IRAP 2020.

Quadro RS – Aiuti di Stato

Riguardo alla compilazione del quadro RS della dichiarazione “Redditi 2021”, si fa presente che i contributi a fondo perduto ottenuti per via dell’emergenza epidemiologica, seppur fiscalmente irrilevanti, devono essere indicati nei vari prospetti del modello Redditi 2021 per essere comunicati all’Agenzia delle Entrate (che li ha riconosciuti ed erogati) tramite il prospetto dedicato agli Aiuti di Stato presente nella dichiarazione dei redditi 2021, al fine di essere iscritti nel RNA (Registro Nazionale degli Aiuti).

Il quadro RS accoglie i contributi riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. 

Nello specifico, il rigo da compilare è l’RS401 denominato “Aiuti di Stato”, e contiene gli aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis” identificati mediante i codici riportati nella tabella di riepilogo allegata alle istruzioni ministeriali.

Sul punto si evidenzia che le aziende agricole che determinano il reddito sulla base delle risultanze catastali, non dovranno evidenziare nel quadro RA gli aiuti percepiti, in quanto essi si considerano assorbiti nel reddito catastale ma dovranno compilare comunque il quadro RS.

Nell’ambito della tabella dei codici aiuti di Stato, prevista dalle istruzioni ai modelli REDDITI 2021, sono state, quindi, inserite le nuove misure di aiuto legate all’emergenza epidemiologica.

In particolare:

  • codice aiuto 20, il contributo a fondo perduto (DL Rilancio);
  • codice aiuto 22, il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (DL Agosto);
  • codice aiuto 23, il contributo del DL Ristori;
  • codice aiuto 27, il contributo a fondo perduto del DL “Ristori”;
  • codice aiuto 28, il contributo a fondo perduto destinato all’attività dei servizi di ristorazione (DL Natale).

In corrispondenza di tali codici non andrà indicato alcun importo relativo agli aiuti percepiti, ma andranno comunque segnalati nel quadro RS.

Per quanto riguarda le misure erogate sotto forma di crediti d’imposta si segnalano i seguenti codici di aiuto:

  • codice aiuto 60, il credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (DL Rilancio);
  • codice aiuto 63, il credito d’imposta adeguamento degli ambienti di lavoro (DL Rilancio).

In relazione a questi ultimi sarà invece necessario indicare il valore corrispondente al credito fruito.

Si specifica che non viene rilevato in questo quadro, ma nel quadro RU, il Credito di Imposta 4.0.

Si ricorda, che la mancata indicazione in dichiarazione dell'importo dei contributi percepiti, non arrecando alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta, non comporta aspetti sanzionatori di natura fiscale, tranne quelli relative alle violazioni di carattere formale. Tuttavia, la mancata registrazione degli aiuti determina “l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale”, come previsto dal regolamento istitutivo del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Il 28/07/2021 sul sito di Agenzia Entrate è stata pubblicata una “Avvertenza” che prevede l’abrogazione di alcuni codici indicati come Aiuti di Stato nelle istruzioni ministeriali come le detassazioni di imposta (codice aiuto 24).

SI INVITA AD INFORMARE GLI UFFICI DI ZONA DI EVENTUALI CONTRIBUTI FRUITI DA SEGNALARE.

Versamenti – PROROGA ISA

Con la conversione in Legge 106/2021 del DL “Sostegni bis” relativamente alla proroga dei versamenti del saldo 2020 e 1° acconto 2021 per i contribuenti ISA, si segnala che l’art. 9 ter, ha disposto un ulteriore differimento dei termini di versamento, riferito ai soli soggetti ISA al 15 settembre 2021, per tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e del diritto camerale che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

Per tutti gli altri soggetti il versamento delle tasse è rimasto invariato al 30 luglio 2021 (con 0,4%).

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