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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI PUBBLICATA LA CIRCOLARE N. 9/E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

29/07/2021

In risposta ad appositi quesiti formulati dalle associazioni di categoria, Confagricoltura ed altri soggetti professionali, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine agli aspetti applicativi della normativa riguardante il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, in modo particolare per quanto attiene al credito d’imposta 4.0, nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Nell risposte fornite, si segnala che sono state accolte la gran parte delle nostre istanze, in particolare:

1)     la trasferibilita’ del credito d’imposta dalle società’ di persone ai propri soci;

2)     l’utilizzazione in “avanti” del credito d’imposta negli anni successivi anche oltre il triennio canonico di riferimento;

3)     il trasferimento del credito d’imposta nel caso di conferimento d’azienda e di altre operazioni straordinarie e di successione dell’imprenditore mortis causa;

4)     l’utilizzo del credito d’imposta nell’ambito delle reti d’impresa;

5)     l’interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0;

6)     gli investimenti effettuati a “cavallo” ante e post 16 novembre 2020;

7)     la facoltà dell’utilizzazione del credito d’imposta per gli acquisti 2021 dei beni “ordinari” in un’unica soluzione.

Si ribadisce a tutela delle imprese agricole l’importanza:

  • del rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro e di poter fruire della compensazione del Credito 4.0 in F24 solo se la regolarità contributiva (DURC) è in corso di validità
  • in caso di beni rientranti nell’Allegato A/B cosiddetti 4.0 oltre alla perizia del bene (asseverata superiore ai € 300.000,00) anche alla verifica dell’interconnessione periodica per dimostrarne il relativo utilizzo
  • i beni acquistati in momenti diversi e nati “non 4.0” ma assemblati successivamente non trovano ad oggi riscontro nell’applicazione del credito al 40/50% ma del 6/10%;
  • Rammentiamo che il credito di imposta “ordinari nuovi o 4.0” per acquisti effettuati da una società di persone, può essere trasferito ai soci per quota di partecipazione, ma il loro utilizzo in compensazione avviene dopo l’invio del dichiarativo di riferimento della società titolare del credito.

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