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CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

26/08/2021

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 191910/21, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione anno 2021. Si ricorda che il Decreto sostegni bis riconosce, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, un credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.  Il credito d’imposta è riconosciuto, per le spese riguardanti la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.  Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione; si rammenta che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

 Il credito di imposta spetta per le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali
  • l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

I soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021; la comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, e l’invio deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario; ai fini del rispetto del limite di spesa suddetto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

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