ESONERO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI AUTONOMI CON CALO DEL FATTURATO
26/08/2021
La norma ha previsto un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 dai lavoratori autonomi, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
L’agevolazione contributiva è rivolta, per quanto di nostro interesse, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché a quelli della cd. gestione separata, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua. Sono dunque pienamente ricompresi nell’ambito di applicazione dell’esonero parziale i lavoratori autonomi iscritti alla speciale gestione INPS dei coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri (CM) gli imprenditori agricoli professionali (IAP).
Condizioni soggettive:
- abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- risultino in regola con gli obblighi contributivi (DURC) e provvedano all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.
Per quanto riguarda invece le modalità di applicazione:
- è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021, ossia 1°, 2° e 3° rata 2021;
- si applica al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero;
- non riguarda la contribuzione antinfortunistica dovuta all’INAIL;
- spetta al titolare della posizione contributiva anche per i coadiuvanti familiari iscritti alla gestione INPS, applicando per ogni unità attiva il massimale individuale di 3.000 euro su base annua.
I soggetti interessati al beneficio in oggetto devono presentare all’INPS un’apposita istanza di esonero. Si precisa in proposito che sebbene il decreto ministeriale in commento preveda come termine per la presentazione della domanda la data del 31 luglio 2021 ha comunicato che “la presentazione della domanda di esonero dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021.
Si evidenzia – da ultimo – che l’agevolazione in commento è una misura trasversale rivolta ai lavoratori autonomi e ai professionisti di tutti i settori produttivi, diversa ed ulteriore rispetto alle speciali agevolazioni contributive che sono state via via riconosciute alle imprese agricole per fronteggiare l’emergenza COVID e per le quali, non è ancora stato possibile presentare istanza all’INPS.