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VADEMECUM GREEN PASS LAVORATORI SETTORE PRIVATO

23/09/2021

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21/09/2021 e` stato pubblicato il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge attivita` lavorative nel settore privato, e` fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attivita` e` svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

CHE COSA E` IL GREEN PASS: E` una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticita` e validita`. Al fine dell’ottenimento del certificato verde e` necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  1. Ha completato l’intero ciclo vaccinale anti COVID ovvero ha effettuato l’assunzione della prima dose vaccinale ed e` in attesa di completamento del ciclo. In questo caso ricordiamo che il green pass tramite vaccino e` valido dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla data del richiamo. Dopo la seconda dose dura 12 mesi.
  2. E` guarito da Covid-19 entro i 6 mesi precedenti.
  3. Ha effettuato un tampone molecolare o antigenico rapido, con esito negativo. In questo caso il Green Pass vale per 48 ore nel caso di un test rapido e per 72 ore nel caso di un test molecolare.

AMBITO DI APPLICAZIONE: l’obbligo in questione ha una portata molto ampia, tenuto conto che esso si applica in tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo e in tutti i luoghi di lavoro. La norma fa infatti genericamente riferimento “ai luoghi in cui la predetta attivita` e` svolta”, senza distinguere se si tratti di spazi chiusi, aperti o semiaperti e senza distinzioni rispetto al settore di appartenenza.

SOGGETTI: non riguarda solo i lavoratori subordinati ma anche “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita` lavorativa o di formazione o di volontariato” nei luoghi di lavoro “anche sulla base di contratti esterni”.
Sono quindi ricompresi i lavoratori subordinati, parasubordinati, occasionali, i tirocinanti, nonche´ i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti da aziende terze che svolgono lavorazioni sulla base di contratti esterni (appalto d’opera o di servizi e contoterzisti).  E cosi` in agricoltura, la verifica deve essere effettuata nei confronti di tutte le categorie di lavoratori subordinati (operai, anche a tempo determinato, impiegati, quadri e dirigenti), parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, etc.), prestatori con contratto di prestazione occasionale (cd. voucher), liberi professionisti chiamati a svolgere attivita` in azienda, nonche´ lavoratori autonomi agricoli e loro coadiuvanti familiari. Sono esclusi soltanto i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

CONTROLLI: il controllo del possesso e della regolarita` del Green Pass avviene tramite l’app ufficiale VerificaC19, che chiunque puo` installare gratuitamente sul proprio device per accertarsi della validita` del pass. L’App Verifica C19 non permette la memorizzazione dei dati del possessore di Green Pass e quindi non incorre negli obblighi relativi alla conservazione dei dati a norma del GDPR sulla privacy.  La verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 spetta al datore di lavoro, anche con riferimento a tutti i possibili soggetti (ulteriori rispetto ai suoi dipendenti) che svolgono in azienda un’attivita` lavorativa a qualsiasi titolo, o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

In altre parole, il datore di lavoro e` tenuto a verificare il possesso di green pass anche per soggetti “esterni” che accedono ai luoghi di lavoro per motivi professionali (es. in attuazione di contratti di appalto d’opera o di fornitura di servizi) o formativi o di volontariato.  I datori di lavoro hanno l’obbligo di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalita` operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro” e di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

Il datore di lavoro, pertanto, in caso di controlli, sara` tenuto a provare di aver adottato apposite modalita` operative per l’organizzazione delle verifiche e di aver individuato i soggetti incaricati. E` opportuno quindi che tali atti siano adottati, entro il 15 ottobre 2021, con modalita` che consentano di provare la loro esistenza agli organi di controllo.  Da sottolineare che la norma prevede che il controllo debba essere effettuato prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Non e` escluso quindi che - considerate le particolari circostanze in cui si svolge l’attivita`, come ad esempio in agricoltura - il controllo possa essere effettuato anche in un momento diverso da quello dell’ingresso, soprattutto nell’ipotesi in cui l’accesso al luogo di lavoro non avvenga attraverso uno o piu` varchi controllabili (ad es. negli spazi all’aperto).  Le verifiche, inoltre, possono essere effettuate anche “a campione”, lasciando dunque la possibilita` di non effettuare necessariamente tutti i giorni verifiche a tappeto.  Nell’individuare il soggetto su cui grava l’obbligo di verifica, il decreto-legge fa esplicito riferimento ai datori di lavoro, ossia a soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro subordinato. Resta da chiarire, ad una prima lettura della norma, se un imprenditore che non si avvalga di lavoratori dipendenti ma solo di contoterzisti, collaboratori occasionali, coadiuvanti familiari, sia comunque destinatario dell’obbligo di verifica.

CONSEGUENZE PER I LAVORATORI SPROVVISTI: i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.  Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne´ altro compenso o emolumento, comunque denominato.  Viene riconosciuta ALLE IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI la possibilita` di sospendere il lavoratore sprovvisto di certificazione verde, a partire dal 6° giorno di carenza di certificazione, per un periodo fino a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, nell’ipotesi in cui assumano altro dipendente in sostituzione.  In altre parole, il datore di lavoro al di sotto della predetta soglia che accerti che il proprio dipendente e` sprovvisto di green pass potra` sospenderlo – a partire dal 6° giorno di assenza – per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta (e quindi 10+10). La sospensione, per il periodo previsto (10+10 giorni) resta efficace anche nell’ipotesi in cui il lavoratore dovesse, successivamente al provvedimento di sospensione, acquisire la certificazione.

SANZIONI: in caso di mancata adozione di apposite misure organizzative o di mancata verifica delle certificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro una sanzione amministrativa nella misura da 400 a 1.000 euro. L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di certificazione verde COVID-19 e` invece punito piu` severamente con una sanzione stabilita in euro da 600 a 1.500.  Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a cui vengono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione. Si rileva preliminarmente che sull’argomento il Governo ha preannunciato l’emanazione nei prossimi giorni di apposite linee guida per un’omogenea definizione delle modalita` organizzative che devono essere adottate entro il 15 ottobre p.v. dai datori di lavoro nell’esercizio delle verifiche nei confronti dei lavoratori.

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