DECRETO ENERGIA – PARTE FISCALE - CONVERTITO NELLA LEGGE N. 17 /2022
06/05/2022
Riduzione dell’iva e degli oneri generali nel settore del gas
L’articolo 2, in continuità con quanto disposto dal DL 27.09.2021, n.130 (convertito nella L. 25.11.2021, n. 171) per il periodo ottobre-dicembre 2021 e poi nella Legge di Bilancio 2022 per il periodo gennaio-marzo 2022, dispone che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%; per il periodo aprile-giugno, qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni
Come già comunicato, l’art. 29 in commento ha previsto la possibilità di rideterminare valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con l’aliquota 14 per cento.
Con la conversione in legge del decreto i termini per effettuare i pagamenti dell’imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia sono differiti dal 15.06.2002 al 15.11.2022.