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DL AIUTI - Sintesi Principali Misure di Interesse

25/05/2022

Introduzione

I Consigli dei ministri del 2 e del 5 maggio hanno approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita` delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche´ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. In particolare, il provvedimento rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

1. Energia, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;

2. Imprese, con misure per assicurare liquidita` alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttivita` e attrazione degli investimenti;

3. Lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonche´ per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;

4. Enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
5. Accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del

Governo ucraino.
Il provvedimento e` stato assegnato in prima lettura alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera.

Fisco e Lavoro

  • ART. 1 (Bonus sociale energia elettrica e gas): l’agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica, riconosciuta ai clienti domestici svantaggiati (gia` adottata per il secondo trimestre 2022), e` estesa al terzo trimestre 2022 e sara` attuata dall’ARERA (Autorita` di regolazione per energia, reti e ambiente) entro il 30 giugno 2022. E` ammessa la compensazione – o il rimborso – per le spese saldate preventivamente all’ottenimento dell’attestazione entro il 31 dicembre 2022.
  • ART. 14 (Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici): la detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi su unita` immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Viene concesso alle banche ed agli istituti finanziari assimilati la possibilita` di garantire un’ulteriore cessione per i clienti professionali privati correntisti presso la loro struttura.
  • ART. 15 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidita` delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.): prevede che, al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidita` riconducibili alle conseguenze economiche derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica Ucraina, SACE S.p.a. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito In Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese italiane.
  • ART. 16 (Misure temporanee di sostegno alla liquidita` delle piccole e medie imprese): vengono introdotti due nuovi commi all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i commi 55 bis e 55 ter, che recepiscono gli orientamenti recentemente assunti dall'Unione europea nell'ambito del Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con la comunicazione C(2022) 1890 Final del 24 Marzo 2022, la cui operativita` terminera` il 31 dicembre 2022, e che riconosce agli Stati membri la possibilita` di avvalersi pienamente della flessibilita` prevista dalle norme su ogni aiuti di Stato, al fine di contenere gli effetti economici avversi derivanti dal conflitto in Ucraina. L'intervento normativo e` effettuato mediante una novella alla Legge di bilancio 2022, al fine di assicurare coerenza con le novita` da ultime introdotte con la citata legge, che ha fissato un limite cumulato di impegni che il Fondo puo` assumere a 210 miliardi, e disciplinato, al comma 55, un regime intermedio di graduale phasing out dal regime derogatorio del Fondo PMI introdotto con l'articolo 13 del decreto 8 Aprile 2020, numero 23.
  • ART. 17 (Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato): le modifiche introdotte con la norma in esame mirano a:
    i) a semplificare e razionalizzare il perimetro della regolazione di natura tecnica avente ad oggetto le modalita` di rilascio della garanzia SACE a condizioni di mercato, uniformandolo, per esigenze di chiarezza e univocita` della cornice normativa di riferimento, alle migliori prassi, medio tempore sviluppate, nei 24 mesi di attuazione dei meccanismi di garanzia gestiti da SACE e varati nel pieno della crisi pandemica con il DL n. 23/20;
    ii) a sopperire tempestivamente alla domanda di garanzie a condizioni di mercato, rappresentata dalla totalita` dei rilevanti stakeholders di settore, a supporto delle esigenze di ricorso al credito per lo sviluppo e la realizzazione degli interventi programmati nell’ambito del PNRR. Le garanzie potranno essere rilasciate, in primis, per supportare operazioni che contribuiscono a:
    • operazioni di investimento, acquisizioni, ricerca e sviluppo, di acquisto di beni e servizi volti anche a rafforzare la competitivita` delle imprese italiane sia sul mercato domestico che sui mercati globali;
    • operazioni di rilascio di fideiussioni e altri impegni di firma volte a supportare le imprese italiane nella partecipazione a gare per appalti o forniture;
    • operazioni di investimento in infrastrutture economiche (strade, ferrovie, porti, reti energetiche e di telecomunicazioni, mezzi di trasporto, ecc.) e infrastrutture sociali (istruzione, sanita`, servizi, ecc.).
  • ART. 31 (Indennita` una tantum per i lavoratori dipendenti): la disposizione prevede un'indennita` una tantum di 200€ a favore dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dei lavoratori domestici. Il riconoscimento del beneficio e` subordinato al possesso di determinati requisiti. In particolare, e` previsto che il lavoratore abbia beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, numero 234, di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita`, la vecchiaia e i superstiti a carico per almeno una mensilita` durante il primo quadrimestre dell'anno 2022 e che non sia titolare del trattamento di cui al seguente articolo 32. L'indennita` sara` erogata in via automatica nel mese di luglio direttamente dal datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di uno o più trattamenti citati.
  • ART. 32 (Indennita` una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti): In favore di soggetti residenti in Italia, titolari di uno o piu` trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche´ di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a trentacinquemila euro, l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d’ufficio con la mensilita` di luglio 2022 un’indennita` una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell’indennita` una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed e` successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L’indennita` una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali ne´ ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non e` cedibile, ne´ sequestrabile, ne´ pignorabile.
  • ART. 33 (Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi): e` istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’indennita` una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennita` una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell’indennita` di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con il decreto di cui al comma 2.

Credito

  • ART. 2 (Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale): il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (decreto-legge n. 21/2022): dal 20 al 25%. Il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (decreti-legge n. 4/2022 e 17/2022): dal 20 al 25%. Il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (decreto-legge n. 21/2022): dal 12 al 15%.
  • ART. 3 (Credito d’imposta per gli autotrasportatori): per mitigare gli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento del costo del carburante, e` riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore. Questa misura sara` applicabile previa compatibilita`, mediante apposita autorizzazione dalla Commissione europea, con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Viene abrogato l’art. 17 del DL 21/2022 (cd. “Tagliaprezzi”) recante “Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto”.
  • ART. 4 (Estensione al primo trimestre dell’anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale): viene riconosciuto, con l’introduzione ex novo dell’art.15.1 alla Legge n. 25/2022 un credito d'imposta per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (delineate nel comma secondo) pari al 10% delle spese sostenute. Il credito d’imposta e` cedibile ed utilizzabile esclusivamente in compensazione.
  • ART. 21 (Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0): l’aliquota del credito d’imposta previsto dalla legge n. 178/2020 e` aumentata, sino 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 se e` stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, dal 20 al 50%. La proposta di maggiorazione risponde all’esigenza di assicurare un’accelerazione nella dinamica degli investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B annesso alla legge 11dicembre 2016, n. 232.
  • ART. 22 (Credito d’imposta formazione 4.0): le aliquote del credito d’imposta previsto dalla legge n. 160/2019 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese). La modifica mira, pertanto, ad elevare la qualita` del sistema di formazione 4.0, garantendo una rispondenza tra i fabbisogni delle imprese che beneficiano del credito d'imposta e le attivita` formative erogate. A tal fine, si prevede una certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e consolidamento delle competenze.

Agricoltura

  • ART. 8 (Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo): il presente articolo e` volto ad introdurre delle misure per potenziare la produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, dietro indicazione della Commissione europea e previa sua concessione dei relativi aiuti di Stato, agevolando l’installazione di impianti di produzione sulle coperture delle proprie strutture e permettendo la vendita in rete dell’energia prodotta.
  • ART. 19 (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura): per l’anno 2022 viene incrementato di 20 milioni di euro la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’art. 1, comma 128, della Legge di bilancio 2022.
  • ART. 20 (Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici): previa autorizzazione della Commissione europea, potra` essere concessa la garanzia diretta dell’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) pari al 100% dell’importo del finanziamento a beneficio delle piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato, nel 2022, un incremento dei costi per l’energia, i carburanti o per le materie prime. A tali oneri, valutati complessivamente in 180 milioni di euro per il 2022, si provvedera` nella misura di 100 milioni mediante le disposizioni finanziarie del presente decreto (art. 58) e nella misura di 80 milioni tramite risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui al presente articolo.

Ulteriori disposizioni

  • ART. 5 (Disposizioni per la realizzazione di nuove capacita` di rigassificazione): con la finalita` di potenziare la sicurezza energetica nazionale e diversificare le fonti di approvvigionamento, nel rispetto del programma di decarbonizzazione, le opere finalizzate all’incremento della capacita` di rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unita` galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (e le infrastrutture connesse) costituiscono interventi di pubblica utilita`, indifferibili e urgenti. Per la celere realizzazione di tali opere, oggetto di un procedimento unico attivabile su istanza dei soggetti interessati (entro 30 giorni) da uno o piu` Commissari straordinari nominati dal governo, i quali emaneranno un’apposita autorizzazione costituente variante al piano urbanistico (assoggettando cosi` l’area ad esproprio), anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 50/2016 (eccezion fatta per le normative in materia penale, europea, di antimafia e subappalto) e monitoreranno lo sviluppo delle opere. Inoltre, poiche´ trattasi di lavori ritenuti urgenti e da attuare tempestivamente, possono essere attuate delle deroghe legislative nell’ambito della procedura di affidamento di cui al comma 10, lettere da a) ad h), nonche´ deroghe temporali (attraverso la procedura negoziata di cui all’art. 63 del codice dei contratti pubblici).
  • ART. 6 (Disposizioni in materie di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili): la norma modifica al d.lgs. n. 199/2021 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) i commi 4 e 8 del previgente articolo 20 e inserisce il comma 1-bis all’articolo 22. Queste modifiche sono volte prevalentemente ad attuare degli adattamenti alle procedure autorizzative onde permettere l’individuazione di ulteriori aree idonee per l’installazione od il potenziamento di impianti FER, restringendo il diniego del Ministero della cultura solo a comprovate esigenze di tipo paesaggistico-culturale.
  • ART. 7 (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili): in linea con quanto disposto dal precedente articolo, vengono ulteriormente semplificati i procedimenti relativi alla realizzazione degli impianti, restringendo la sfera di intervento dei Presidenti regionali e delle province autonome interessate rispetto all’Esecutivo.
  • ART. 9 (Disposizioni in materia di comunita` energetiche rinnovabili): il presente articolo, intervenendo sull’art. 20 della Legge n. 34/2022 (Conversione del DL Energia) amplia il contributo del Ministero della difesa, le Autorita` di sistema portuali ed eventuali terzi concessionari di beni ivi individuati alla resilienza energetica nazionale mediante la loro possibilita` di costituire “comunita` energetiche rinnovabili nazionali”.
  • ART. 10 (Disposizioni in materia di VIA): anche in questa misura vengono previsti degli ampliamenti del potere discrezionale in capo all’Esecutivo per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti FER a seguito della valutazione d’impatto ambientale.
  • ART. 12 (Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili): con la necessita` di provvedere nel breve periodo alla necessita` di approvvigionamento energetico sono previste misure per incrementare temporaneamente la produzione da fonti fossili, mediante il rilascio semplificato delle necessarie autorizzazioni.
  • ART. 18 (Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina): la norma prevede, come anticipato, l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Mise, con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina. Al fine di individuare i soggetti effettivamente danneggiati sono utilizzati una serie di parametri che devono concorrere per poter accedere al beneficio:

? si deve trattare di piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE;

? devono aver realizzato, negli ultimi due bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni commerciali, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;

? devono aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019;

? devono aver subito nel corso dell’ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019

  • ART. 40 (Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali): in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e del rincaro dei prezzi di energia elettrica e gas, la norma prevede un incremento sia del livello di finanziamento corrente del Servizio Sanitario a cui concorre lo Stato sia del contributo straordinario in favore di comuni, province e citta` metropolitane, di cui all’art. 27, comma 2, D.l. 1° marzo 2022 n. 17.o Comma 5 modificato come segue: “Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 380 370 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 58.
  • ART. 42 (Sostegno obiettivi PNRR grandi citta`): istituisce un fondo a favore dei comuni con popolazione superiore ai seicentomila abitanti, finalizzato a rafforzare gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR. Per ciascun comune destinatario del finanziamento sara` predisposto un Piano degli interventi e stabiliti gli obiettivi di breve, medio e lungo termine, in coerenza con il cronoprogramma finanziario e i traguardi di cui al PNRR. e` istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 325 milioni di euro per l’anno 2023, di 220 milioni di euro per l’anno 2024 e di 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a seicentomila abitanti.
  • ART. 54 (Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalita`): si interviene in materia di trasporti nelle condizioni di eccezionalita` di cui all’art. 10, comma 2 del Codice della Strada, modificando l’art. 10, comma 10-bis del suddetto codice e l’art. 7-bis, comma 2, d.l. n. 146/2021. Viene in particolare prorogato dal 30 aprile 2022 al 31 luglio 2022 il termine per l’adozione del decreto ministeriale con cui verranno adottate delle linee guida finalizzate alla gestione del rischio e alla valutazione della compatibilita` dei trasporti in condizioni di eccezionalita` con l’integrita` del manto stradale e la sicurezza della circolazione.
  • ART. 56 (Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione): le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l’anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 58.”

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