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NUOVA DISPOSIZIONE SULLA CASSA INTEGRAZIONE AGRICOLA

15/09/2020

Con una nuova disposizione dedicata del Decreto Agosto viene rinnovata la possibilità di far ricorso al trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La CISOA può infatti essere richiesta per una durata massima di 50 giorni nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Gli eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche in parte, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni stabiliti dal decreto-legge n. 104/2020 in commento. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
La norma precisa infine che i periodi di integrazione in oggetto sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della legge n. 457/1972, al fine di non pregiudicare l’eventuale diritto alla CISOA ordinaria.

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