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PPC - RINUNCIA IN ATTO ALLA RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE APPLICAZIONE ALIQUOTA AL 9%

15/09/2020

Con la risposta n. 7/2020, ad una richiesta di consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in materia di acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP), esprimendosi sulla misura dell’imposta di registro applicabile in sede di rinuncia in atto, alla richiesta dell’agevolazione fiscale, prevista dall'art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009 (c.d. piccola proprietà contadina).
Come noto, sia il CD che lo IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, in sede di acquisto di un terreno agricolo e delle relative pertinenze, possono richiedere l’applicazione dell’agevolazione fiscale di cui sopra – PPC - che consente di assolvere l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria in misura fissa (euro 200,00), nonché l’imposta catastale all’1%, a condizione che i terreni non vengano ceduti entro il quinquennio dalla data dell’atto traslativo della proprietà.

Ciò posto, l’AdE, ha precisato che l’acquisto di un terreno agricolo da parte dei soggetti IAP e CD, può scontare l’imposta di registro in misura pari al 9%, in luogo di quella ordinaria, pari al 15%, qualora gli stessi soggetti (IAP e CD), rinuncino in atto, in maniera esplicita, all’agevolazione in commento.

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