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IAP, l’amministratore può apportare la qualifica a più società di persone

09/10/2020

Corte di Cassazione sent. n. 8430 del 22 gennaio 2020 dep. 30 aprile 2020

Un importante principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione che interessa un tema molto dibattuto sin dal 2004 (Dlgs 99/2004 e 101/2005) in cui le Società la cui attività è quella agricola definita dall’art.2135 del C.C. sono riconosciute Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) sempreché rispettino determinate condizioni.

la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 8430 del 30 aprile 2020, sovvertendo il precedente orientamento espresso con le sentenze n.ri 2641 e 2642 del 5 febbraio 2020, ha affermato il principio in base al quale l’amministratore che riveste la qualifica IAP nelle società di persone, può riconoscere tale qualifica ad una pluralità di società della stessa natura; ciò in quanto la limitazione secondo cui la «qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società» (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 29 marzo 2004, n. 99), deve essere intesa come riferibile alle sole società di capitali.

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, afferma, quindi, che detta norma si riferisce al solo amministratore di società di capitali. Quest’ultimo non può, dunque, apportare la sua qualifica di Iap a più di una società di capitali, mentre nelle società di persone non vi è tale limite.

Secondo la Corte, infatti, la ratio della norma limitativa dell’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 29 marzo 2004, n. 99, è quella di evitare che un soggetto in possesso della qualifica di IAP assuma il ruolo di amministratore in più società di capitali con conseguente sfruttamento di tale tipologia societaria, dando così luogo al fenomeno “abusivo” del cd. “IAP itinerante”.

Il medesimo fenomeno abusivo però non risulta perseguibile per mezzo delle società di persone, dal momento che la relativa disciplina prevede che la persona fisica IAP acquisisca la qualifica di socio responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali.

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