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COVID- 19: QUARANTENA MALATTIA

22/10/2020

Tutela previdenziale della malattia per i lavoratori settore privato

Com’è noto, il Legislatore, in considerazione dell’attuale periodo di emergenza sanitaria, ha incentivato il ricorso alla modalità di lavoro agile e del telelavoro al fine di ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, in particolare per quei soggetti c.d. fragili, le cui patologie pregresse potrebbero avere dei risvolti “infausti” nel caso in cui venissero contagiati dal virus in parola.

In base a quanto previsto all’art. 26 del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il periodo di quarantena, con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria, nonché di quarantena precauzionale è equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, e pertanto è tutelato dall’INPS (Circolare ENAPA n. 12/2020).

Il comma 2, dell’art. 26 in esame, prevede una particolare tutela a favore dei lavoratori del settore pubblico e privato, in possesso:

  • del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, legge 104/92 ovvero,
  • di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da patologie oncologiche o in terapie salvavita.

 In tali casi il periodo di assenza dal servizio è equiparato a malattia o degenza ospedaliera.

Purtuttavia – chiarisce l’INPS – qualora il lavoratore c.d. fragile continui a svolgere – in base a degli accordi con il proprio datore di lavoro – la propria attività lavorativa ricorrendo, ad esempio, al lavoro agile o al telelavoro - alternativi rispetto alla “presenza fisica” sul luogo di lavoro che potrebbe porre il soggetto fragile a rischio di contagio - la tutela previdenziale della malattia comune o della degenza ospedaliera non è riconosciuta.

Ciò è comprensibile nella misura in cui, in siffatta casistica non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa e la correlata retribuzione.

Ne consegue che solo nella circostanza in cui il soggetto “fragile” non svolga la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio (in smart-working o telelavoro) il periodo di assenza dal servizio è equiparato a malattia o degenza ospedaliera.

QUARANTENA PER ORDINANZA AMMINISTRATIVA

 Chiarisce l’INPS che, la quarantena disposta da un provvedimento di una pubblica autorità, (ad esempio, Regioni, Comuni, e altro), nel quale venga ordinato il divieto di allontanamento dal proprio territorio o altre misure di contenimento che impediscano al lavoratore di raggiungere il luogo di lavoro, non è equiparabile alla c.d. quarantena sanitaria disposta dall’ASL.

Ne consegue che la quarantena per ordinanza amministrativa non dà diritto alla tutela prevista all’art. 26, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come sopra richiamate.

QUARANTENA ALL’ESTERO

Un lavoratore assicurato in Italia che, trovandosi all’estero, viene posto in quarantena dalle competenti autorità del Paese straniero, non beneficia della tutela di cui al comma 1 dell’art. 26, in quanto è una misura che opera solo nel caso in cui sia disposta dalle autorità sanitarie italiane.

QUARANTENA/SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE E CIGO, CIGS, CIGD E ASSEGNO ORDINARIO.

L’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, prevede che “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

 Ne consegue che:

  • se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
  • se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.

 Si veda per gli approfondimenti del caso la circolare INPS n. 1822/2020.

 Posto, in sintesi, il quadro generale in cui opera la normativa di settore, nel caso in cui un lavoratore c.d. fragile sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGS, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà a zero ore non opererà il meccanismo previsto dall’art. 26, comma 1 e 2 del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che equipara la quarantena o la sorveglianza precauzionale a malattia/degenza ospedaliera.

La ratio della norma è evidente. Tenuto conto che il lavoratore posto in cassa integrazione a zero ore non fruisce del trattamento economico della malattia, ne consegue che non gli spetterà neanche qualora sia una conseguenza della sua equiparazione alla quarantena o sorveglianza precauzionale.

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